Il ragguardevole numero di ASO  che IDEA è chiamata a rappresentare ha fatto sì che prendesse parte a tavoli tecnici e momenti di coordinamento anche a livello sindacale, nonostante la propria natura non strettamente di carattere sindacale, impegnandosi a dar voce alle istanze delle ASO, che in particolare, in questo momento storico, hanno bisogno di maggior tutela.

Nella qualità di rappresentante del numero considerevole di assistenti di studio odontoiatrico che si è rivolto ad  IDEA esponendo le proprie difficoltà  si recherà presso il Ministero per depositare le istanze raccolte attraverso e-mail, contatti telefonici e messaggi, riassumendoli in alcuni punti che verranno tradotti in un documento che verrà depositato mercoledì 30 p.v.

Di seguito  il documento che sottoporremo alla Dott.ssa Rossana Ugenti, Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale.

L’associazione culturale I.De.A., Italian Dental Assistant,  da dieci anni svolge la propria attività sul territorio nazionale perseguendo i seguenti obiettivi statutari:

•         Contribuire a valorizzare e tutelare la professionalità, la competenza, le aspettative e l’immagine della figura dell’assistente di studio odontoiatrico, a qualsiasi titolo e livello.

•         Promuovere iniziative di aggiornamento professionale nelle discipline necessarie e utili per lo svolgimento delle proprie mansioni, anche attraverso corsi e convegni di approfondimento della cultura sanitaria e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

•         Introdurre principi e regole di etica professionale.

•         Approfondire la conoscenza delle tecniche assistenziali operative. 

Il ragguardevole numero di ASO, ad oggi iscritte, che IDEA è chiamata a rappresentare, ha fatto sì che prendesse parte a tavoli tecnici e a momenti di coordinamento anche a livello sindacale, nonostante la propria natura non strettamente di carattere sindacale, impegnandosi a dar voce alle istanze delle ASO, che in particolare, in questo momento storico, hanno bisogno di maggior tutela.  
Nella qualità di rappresentante di un numero ragguardevole di assistenti di studio odontoiatrico, con la presente si rende necessario riassumere alcune criticità riscontrate direttamente dai lavoratori in relazione all’emanazione del DPCM e all’attuazione dello stesso nelle varie Regioni. 
Deve innanzitutto specificarsi che l’emanazione del DPCM e il suo successivo recepimento da parte delle Regioni  ha evidenziato due problematiche di segno opposto, ovvero: 
 da una parte il recepimento delle varie Regioni è avvenuto spesso in modo difforme e soprattutto, in alcuni casi, contrario al dettato del DPCM, creando così un grave pregiudizio per alcuni lavoratori in violazione dell’art. 3 della Costituzione, se pur tali recepimenti potrebbero considerarsi migliorativi per i lavoratori; d’altro canto proprio le istanze di quelle Regioni, che si sono discostate dal dettato del DPCM, ancor di più pongono l’accento sulla necessità di modificare alcuni articoli dello stesso in quanto la formulazione odierna impedisce  di mantenere il livello occupazionale. 
Le differenze di maggior rilievo sono state evidenziate con riferimento ai seguenti articoli: 
Art. 11 esenzione conseguimento dell’Attestato di qualifica/certificazione 
 1.       Sono esentati dall’obbligo di frequenza di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 14, comma 3, hanno o hanno avuto l’inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
Ebbene l’articolo suddetto pone due problemi. 
Il primo è quello della tempistica, in quanto certificare attività lavorativa di 36 mesi negli ultimi 5 anni significa escludere diverse lavoratrici che per varie ragioni si sono allontanate dal proprio posto di lavoro dopo tanti anni proprio nei periodi che il DPCM considera rilevanti.  

A tal proposito deve evidenziarsi che la regione Friuli Venezia Giulia, ad esempio, evidentemente proprio per far fronte a tali situazioni, ha previsto che il periodo di riferimento deve essere quello degli ultimi 10 anni antecedenti l’entrata in vigore del DPCM e non gli ultimi 5 così come indicato dal medesimo DPCM. 
(Tale ampliamento risulta sicuramente auspicabile in tutte le Regioni, avuto anche riguardo alla circostanza che il 90% degli ASO sono donne e che per tale motivo è ipotizzabile che costoro si allontanino dal posto di lavoro per lunghi periodi, magari a causa di maternità o scelte familiari) 
Il secondo problema è quello relativo all’inquadramento contrattuale.  
La molteplicità delle mansioni di fatto,  svolte dalle Aso, nonché la recente nascita della figura (solo dal 2001 è stata prevista contrattualmente) e, altri fattori, hanno spesso comportato l’inquadramento di lavoratori, che di fatto svolgevano mansioni proprie dell’ASO, ad altri profili. Il dettato dell’art. 11,      comma 1,  esclude per tali soggetti la possibilità di vedersi riconoscere la qualifica di ASO. 
Sarebbe pertanto auspicabile precisare che l’esenzione di cui all’art. 11 del DPCM avvenga per tutti coloro che di fatto possano dimostrare di aver svolto attività lavorativa con le medesime mansioni dell’ASO, pur essendo di fatto assunte con una mansione differente,  purché per analogia corrispondente ai livelli previsti per l’Assistente alla poltrona dai CCNL  applicabili ai rapporti di lavoro. 
Un ulteriore articolo su cui il recepimento del DPCM ha comportato differenze costituzionalmente rilevanti è l’art. 12 – Riconoscimento crediti formativi e titoli pregressi: 
1. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dal decreto ministeriale 30 giugno 2015 in materia di individuazione validazione e certificazione delle competenze, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i criteri formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di Assistente si studio odontoiatrico, in ragione delle competenze comunque acquisite dal richiedente. 2. Resta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome nel contesto del proprio sistema di formazione, di valutare i titoli pregressi per l’acquisizione dei crediti formativi che consentano di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico. 
Fatta salva quindi la possibilità delle Regioni di valutare i titoli pregressi sarebbe necessario intervenire in ordine a due aspetti: 
il primo riguarda il limite minimo e/o massimo di percentuale da riconoscere ai titoli pregressi, in quanto si passa da regioni che riconoscono al massimo il 30/40% della durata del corso formativo da effettuarsi a regioni ce riconoscono sino al 95% del medesimo corso. 
Anche tale sostanziale divergenza si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione. 
Medesimo problema si riscontra con riferimento agli attestati di ASO conseguiti prima del 2018 da alcuni soggetti: a fronte di alcune regioni, come la Lombardia, che riconoscono l’esenzione di cui all’art. 11 ai soggetti in possesso di attestati conseguiti al termine di corsi organizzati dalla Regione se pur di almeno 1000 ore, vi sono regioni che nulla dicono al riguardo e che lasciano, quindi, la verifica e la decisione a soggetti e enti non meglio specificati. 
 

Si auspica pertanto che la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale indichino i criteri per valutare il riconoscimento dell’attività pregressa dei lavoratori e che venga presa in considerazione la possibilità di applicare l’esenzione di cui all’art. 11, comma 1, del DPCM a tutti quei soggetti che abbiano conseguito il titolo di ASO a seguito di corsi professionalizzanti di almeno 500 ore realizzati da enti a ciò abilitati.  
Passando poi alle criticità proprie del DPCM devono indicarsi l’art. 6, comma 1, e l’art. 11, comma 2. 
Art. 6 – requisiti di accesso 
“Per l’accesso al corso di formazione di Assistente di Studio Odontoiatrico è richiesto l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente”. 
Tale limitazione travolge una moltitudine di lavoratrici, magari di età avanzata, che non potendo far valere il periodo di trentasei mesi richiesto per l’esenzione, 
L’eventualità di poter conseguire la qualifica, previo conseguimento del titolo di studi necessario, comporta gioco forza un ulteriore impedimento che determina la scelta obbligata della disoccupazione, anche avuto riguardo al carico lavorativo ed economico che tutto ciò implica. 
Con riferimento all’art. 11, comma 2, : “Il datore di lavoro presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1” deve specificarsi che l’indeterminatezza e l’incertezza sui titoli effettivamente valevoli rende impossibile il ricorso all’autocertificazione (nonostante in diverse regioni sia suggerita), così come la problematica innanzi indicata relativa al comma 1 dell’art. 11 rende ad oggi difficoltosa la conoscenza e/o conoscibilità della propria posizione. 
Si chiede quindi che anche per gli ASO che possono vantare i trentasei mesi nei cinque anni (o comunque sono esentati dalla frequenza del corso) vi sia determinatezza del soggetto che, verificati i requisiti, rilasci un attestato valevole per ogni datore di lavoro. 
Riteniamo pertanto che l’unica soluzione alle problematiche sopra evidenziate, che tuteli i laboratori e i datori di lavoro, sia quella di riconoscere automaticamente la qualifica di ASO a tutti coloro che al momento dell’entrata in vigore del DPCM prestavano attività lavorativa In qualità di Assistente alla Poltrona e/o figure affini come sopra individuate.  
Qualunque altra soluzione, che dovesse prevedere lo svolgimento di corsi integrativi e/o di riqualificazione per tali tipologie di lavoratori, comporterebbe problematiche per entrambe le parti del rapporto lavorativo, esponendo il lavoratore ad un impiego di energie eccessivo, anche avuto riguardo agli artt. 4 e 36 Cost., nonché obbligando il datore di lavoro a fare a meno del proprio collaboratore e/o a dover sobbarcarsi il costo di un sostituto. 
Un’ulteriore precisazione: si chiede intervenga con riferimento alla disciplina dell’aggiornamento obbligatorio, che, così come prevista da DPCM, genera confusione e, conseguentemente, divergenze di applicazioni, avuto riguardo al periodo entro cui tale aggiornamento debba essere conseguito.  
Difatti mentre in alcune Regioni è stato adottato l’anno solare, in altre il termine di un anno entro il quale svolgere le ore di aggiornamento è stato individuato nella decorrenza dall’entrata in vigore del DPCM.  
In altre ancora dal recepimento Regionale. Infine, con la presente, l’Associazione I.De.A chiede che venga integrato il DPCM con la disciplina delle sanzioni tanto per il caso di svolgimento di attività lavorativa in assenza di qualifica quanto nel caso di attività lavorativa in assenza dell’obbligatorio aggiornamento.  
Si ritiene difatti che, contrariamente a quanto paventato in alcune circostanze, non possa trovare applicazione per l’ASO che dovesse svolgere attività in assenza di qualifica, l’art. 348 c.p non essendo prevista ad oggi l’iscrizione in apposito albo.  

Il Presidente Nazionale

Rossella Abbondanza
 
 
                                                                                                                            Il


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